http://www.lavorincasa.it/offendicula-quando-e-lecito-utilizzarli/
uno stralcio
Gli offendicula trovano invece legittimità nell'articolo 51 del Codice Penale il quale stabilisce che l'esercizio di un diritto (quindi anche il diritto di proprietà) esclude la punibilità. Quindi se metto in atto degli accorgimenti per esercitare il mio diritto di proprietà non posso essere punito.
Ciò ovviamente deve avvenire ad alcune condizioni, che sono state ben chiarite da una sentenza della Corte di Cassazione (n.5141 del 4 aprile 1990):
- la proporzionalità dell'offesa rispetto al bene difeso (la cui valutazione è rimessa alla prudente valutazione del giudice);
- una non eccessiva attitudine a ledere (i mezzi non devono essere di natura particolarmente lesiva o cagionare la morte di colui che intende violare il diritto di proprietà);
- i pericoli siano visibili o debitamente segnalati (l'aggressore deve ben conoscere il pericolo al quale rischia di esporsi violando la proprietà privata).
trai le tue conseguenze…